REDAZIONE DUVRI VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE E DVR 81/08


    • Professionalità100%
    • Precisione87%
    • Disponibilità95%
    • Affidabilità100%

DI COSA SI TRATTA?

È un Documento redatto dal Datore di Lavoro committente, con il quale sono valutati i rischi e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi, e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal Committente.

Tale documento attesta inoltre l’avvenuta informazione nei confronti degli operatori economici affidatari circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui gli stessi dovranno operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Il documento è allegato al contratto.

Rischi interferenti:

Tutti i rischi derivanti da interferenze correlati all’affidamento di attività all’interno dell’Azienda o dell’unità produttiva, evidenziati nel DUVRI.

A titolo esemplificativo, sono rischi interferenti, per i quali occorre redigere il DUVRI

  • rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
  • rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
  • rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
  • rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente;
  • rischi derivanti dalle attività svolte dall’appaltatore nei confronti di eventuali soggetti terzi saltuariamente presenti nell’unità produttiva dove è chiamato a fornire la sua prestazione.

Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell’attività del committente, degli appaltatori o dei lavoratori autonomi affidatari di attività interferenti.

COSTI DERIVANTI DA RISCHI

Sono da intendersi le maggiori spese derivanti dall’adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza; sono esclusi da questi i costi per la sicurezza connessi alle attività proprie del Committente e dell’appaltatore o lavoratore autonomo affidatari.

Prescrizioni e interpretazione delle norme:

L’obbligo di elaborare e allegare il DUVRI, ricorre esclusivamente nell’ipotesi di affidamento di attività ad operatori economici attraverso il contratto d’appalto di cui all’art. 1655 c.c. ovvero il contratto d’opera di cui all’art. 2222 c.c. ovvero il contratto di somministrazione di cui all’art. 1559 c.c. (con esclusione, quindi, di ogni altra ipotesi contrattuale non riconducibile a tali fattispecie);

REDAZIONE DUVRI

  1. qualora il contratto sia stipulato in forma non scritta, è da ritenere che il DUVRI possa essere allegato a qualunque documento idoneo ad individuare il contratto (ad es. la conferma d’ordine)
  2. il DUVRI riguarda esclusivamente le eventuali interferenze tra le attività svolte in un medesimo luogo di lavoro. Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, resta immutato l’obbligo per ciascun operatore economico, committente o appaltatore, di valutare i rischi specifici inerenti la propria attività, di elaborare il relativo Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi
  3. l’espressione «eliminare le interferenze» è da intendere riferita ai rischi lavorativi derivanti dalle stesse interferenze, avendo comunque presente che le diverse attività lavorative possono interferire senza che si evidenzino rischi per i lavoratori
  4. l’unicità del documento mira ad evitare che gli operatori economici operanti nello stesso luogo di lavoro possano adottare misure non coerenti tra loro ai fini dell’eliminazione o della riduzione al minimo dei rischi da interferenze durante lo svolgimento delle attività. Sembra pertanto plausibile che il DUVRI si configuri quale strumento «unico» e «dinamico» riferibile alla totalità delle attività affidate e svolte contestualmente
  5. l’obbligo di elaborazione del DUVRI vige anche nel caso di affidamento di lavori o servizi rientranti nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda committente, comprendendo quindi anche tutti quegli appalti extraziendali, necessari al ciclo produttivo dell’opera o del servizio e che non siano semplicemente preparatori o complementari all’attività in senso stretto
  6. sono da escludere dall’obbligo di redazione del DUVRI, le attività che, pur rientrando nel ciclo produttivo aziendale, si svolgono in locali sottratti alla giuridica disponibilità del committente; sono da escludere dall’obbligo di redazione del DUVRI e dalla conseguente stima dei costi della sicurezza: la mera fornitura senza installazione (cioè senza procedure che generano interferenze), i servizi forniti non all’interno dei luoghi di lavoro del committente, i servizi di natura intellettuale
  7. nei contratti rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.lgs 81/08, l’analisi dei rischi da interferenze e la stima dei costi sono contenuti nel PSC, e quindi non è necessaria la redazione del DUVRI
  8. il DUVRI non è previsto nel caso di affidamento di lavori o servizi la cui durata non sia superiore a due giorni: si ritiene che i due giorni di cui alla norma in esame siano da computarsi con riferimento ad un arco temporale non necessariamente continuativo, ma anche complessivo e derivante dal cumulo delle singole prestazioni, anche episodiche, effettuate comunque in un lasso temporale di riferimento di ragionevole durata – come si potrebbe plausibilmente ritenere un anno solare – tenuto conto anche dell’eventuale durata contrattuale della prestazione lavorativa. Sembra opportuno sottolineare che, anche nei casi sopra detti, resta comunque obbligatoria l’osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 26, D.Lgs. 81/2008.

  1. deve essere redatto e sottoscritto dal Datore di Lavoro
  2. deve essere, quando possibile, concordato con gli operatori economici affidatari di attività con rischi interferenti
  3. deve necessariamente essere definito prima della stipula del contratto e l’inizio delle attività
  4. deve essere modificato: al riguardo risulta opportuno che il committente preveda tra le somme a disposizione una voce imprevisti a cui poter attingere per la rideterminazione degli «oneri di sicurezza»
  5. deve essere aggiornato dal Committente anche su proposta dell’esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative.


Il servizio di redazione DVR - Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08 risulta strutturato nel seguente modo:

  • check up riguardante la Sicurezza del Lavoro e l’antincendio: sopralluogo per un indagine conoscitiva dell’Azienda, con l’individuazione delle situazioni e dei fattori di rischio
  • check up riguardante l’igiene del lavoro: individuazione delle misure volte alla eliminazione o massima riduzione dei rischi di esposizione
  • adempimenti relativi a norme previste dal 81/08: consulenza per l’istituzione delle figure previste dalla normativa all’interno dell’azienda (RSPP, MC, RLS, Addetti alle Emergenze)
  • assistenza e consulenza al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), relativa all’applicazione del D.Lgs.81/08
  • redazione e stesura Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Le fasi precedenti alla compilazione DVR - Documento di Valutazione dei Rischi conducono all’elaborazione, per conto del Datore di Lavoro, ai sensi dell’art. 28 (sulla base delle individuazioni di merito effettuate, ai sensi dell’art.29, dal Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali) del documento contenente:

  • una relazione sulla Valutazione di tutti i Rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa
  • l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) adottati, a seguito della Valutazione dei Rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a)
  • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
  • l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri
  • l’indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o di quello Territoriale (RLST), del Medico Competente (MC) che ha partecipato alla valutazione del rischio, degli Addetti alle Emergenze (Addetti Antincendio e Addetti Primo Soccorso)
  • l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.